ACCEDIREGISTRATI

Documento di valutazione dei rischi o DVR

DVR per il settore delle costruzioni

DVR per il settore delle costruzioni

Tutte le società (con almeno un dipendente) in Italia sono obbligate a predisporre il documento di valutazione dei rischi. Questo documento è indispensabile specialmente in quei contesti dove gli incidenti sono frequenti e le implicazioni penali, civili e amministrative sono inevitabili.

Per una società di costruzioni il DVR è un documento composto da più parti. Il suo fine è quello di valutare “tutti i rischi” a cui sono sottoposti i lavoratori e gli impiegati, definendo le misure di prevenzione e protezione atte a ridurli. È un documento che è in continuo aggiornamento in ragione del fatto che le tecniche realizzative, le macchine operatrici e le attrezzature utilizzate dai lavoratori sono in continua evoluzione. Generalmente si formalizza in un PDF di dimensioni molto grandi (spesso maggiori di 80MB) e spesso con allegati di altro formato elettronico (video, foto, cad, word, excel, etc..).

Quadro giuridico

La legge prevede che ad ogni revisione od integrazione del DVR venga apposta la data certa. In questo modo, il Datore di Lavoro potrà sempre dimostrare legalmente di aver valutato per tempo tutti i rischi possibili.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) cita tra gli obblighi indelegabili di un Datore di Lavoro quello di redigere la valutazione dei rischi (Art. 17) con l’elaborazione del documento previsto dall’Art 28. A tal fine il documento che di solito viene redatto è il Documento di Valutazione dei Rischi o DVR. L’Art. 28 del D.Lgs. comma 2, prevede che il documento possa essere su supporto elettronico e obbliga il Datore di Lavoro ad apporvi la data certa.

Come dare data certa e integrità

Le associazioni di categoria nelle comunicazioni di aggiornamento ricordano infatti i metodi più comuni con cui dare data certa opponibile a terzi, quindi presentabile di fronte alla giustizia.

Marca Temporale su un documento informatico (digital time stamp) fornita dai certificatori accreditati per l’AgID e la UE.
– Apposizione di autentica dal Notaio o Pubblico Ufficiale.
– Registrazione presso l’ufficio Registro dell’Agenzia delle Entrate.
– Invio del DVR in pdf tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), ma va poi conservata a norma di legge o sottoposta a marcatura temporale perché le firme scadono rapidamente.
– Spedizione del DVR a mezzo di Raccomandata Senza Busta cartacea con Avviso di Ricevimento allo stesso mittente.

“Tutti i rischi”?

Non saranno certamente sfuggite nella prima parte le due parole “…Tutti i rischi…”. Ebbene si, tutte le imprese in Italia sono obbligate per legge a scrivere un documento con “tutti i rischi”.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art28!vig=2017-07-18

Art. 28

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attivita’ lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento e’ rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicita’, brevita’ e comprensibilita’, in modo da garantirne la completezza e l’idoneita’ quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

Il legislatore non solo dà un compito obbligatorio al datore di lavoro impossibile, complessissimo, infinitamente lungo e incomprensibile, ma vuole che sia formalizzato con criteri di “semplicita’, brevita’ e comprensibilita’”.

Immaginate un DVR per il settore delle costruzioni che venisse continuamente aggiornato che prendesse in considerazione tutti e soli i rischi che possono verificarsi legati allo svolgimento delle attività:

Movimentazione manuale dei carichi;

– Inalazione di polveri
– Rischio meccanico, chimico o biologico
– Rischio per l’esposizione al rumore
– Rischio per l’esposizione alle vibrazioni
– Rischio per l’esposizione ai campi elettromagnetici
– Rischio per l’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali (per i saldatori) o naturali
– Rischio di elettrocuzione
– Rischio per i lavoratori soggetti al lavoro notturno
– Rischio di stress lavoro – correlato
– Rischio dovuto all’utilizzo dei videoterminali
– Rischio di incendio
– Oltre ai vari rischi più comuni legati alle normali attività di cantiere:
– Rischio di seppellimento
– Rischio di caduta dall’alto o scivolamento in piano
– Rischio legato all’utilizzo di mezzi o attrezzature vari
– Rischio di schiacciamento
– Etc..

Immaginiamoci poi per costruire gallerie, ponti, dighe, navi, aerei, satelliti etc..

 

Certifydoc-banner-tutorials-it

 

Per i piu curiosi, scendete fino alla fine dell’articolo 28 stesso all’aggiornamento 14, ma leggetelo ad alta voce, scrivete poi in un commento cosa ne pensate.

… e le sanzioni

Per dare un idea delle sanzioni in un caso molto semplice, dove solo manca la data certa, riportiamo un esempio facile da un link di un sito del settore. http://www.sicurezzasenzaconfini.it/news/210-data-certa.html

Un esempio chiarisce il meccanismo sanzionatorio.

Poniamo che a luglio 2017 la Asl chieda copia del documento di valutazione del rischio, l’azienda produce un documento senza data certa, la Asl può a questo punto contestare l’esistenza legale del documento alla data del 16 maggio 2017 e notificare un verbale di prescrizione “ora per allora” nel quale si da atto che non è dimostrata nel modo legalmente dovuto,previsto dal testo unico, la presenza certa del documento, con data certa, al 16 maggio 2017 e che quindi la data certa è verificata solo in occasione dell’esibizione del documento alla Asl, che è il luglio 2017, perciò ammette direttamente il contravventore che ha elaborato un documento senza data certa al pagamento di un quarto dell’ammenda di 15.000 euro per non aver predisposto il documento al 16 maggio 2017, ovvero perché non è dimostrabile l’esistenza legalmente certa del documento in quella data.

Chiaramente in caso di infortuni gravi ed incidenti con responsabilità penali, civili e amministrative la cosa non si risolve così facilmente.

Per incompleta o mancata elaborazione del DVR vi sono vari enti preposti al controllo come l’ASL, INL (Ispettorato Territoriale del Lavoro), i Vigli del Fuoco e possono sanzionare da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi.

La reiterata mancata compilazione può anche portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

Vi riportiamo il link ai 6 articoli delle sanzioni di questo D.Lgs
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art55!vig=2017-07-18

Articoli dal 55 al 60.

Le sanzioni sono anche previste anche per il dirigente, il medico competente, i lavoratori, i progettisti, gli istallatori.

Altri documenti

Chiaramente nel settore delle costruzioni si raccomanda vivamente, per le stesse ragioni, di dare data certa al piano di sicurezza e coordinamento (PSC) a carico del CSP e al piano operativo di sicurezza (POS) a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici.

Altro campo di interesse a cui dare data certa certificata è quello della dimostrazione dello stato di avanzamento periodico dei lavori con foto o video con data certa e integrità. Potrebbe essere uno strumento moto utile all’Impresa esecutrice in caso di controversie con la Stazione Appaltante.

Conclusioni

Anche se il DVR è un documento elettronico obbligatorio per tutte le imprese, risulta particolarmente importante per il settore delle costruzioni per l’alto rischio di incidenti e infortuni a cui purtroppo è soggetto del settore.

· Il DVR è un documento complesso e di grandi dimensioni con spesso molti allegati.
· È obbligatorio dare data certa al DVR per legge.
· Vi sono oggi vari strumenti per dare data certa al DVR in formato elettronico ma va scelto il più comodo e
funzionale.
· Sono previste sanzioni anche solo per la mancanza di data certa con implicazioni penali, civili e amministrative
nei casi peggiori.
· È opportuno dare data certa anche ad altri documenti importanti per la sicurezza per tutelarsi il più possibile.

Certifydoc_banner_IT
The following two tabs change content below.

Mario Scalabrino

Mario ama scrivere articoli, ama condividere la conoscenza specialmente se può avere qualche impatto sociale o culturale. Visto che detesta le notizie false, verifica sempre con cura le fonti dei suoi articoli. È un entusiasta della scienza, della natura, del ballo, delle feste e delle persone, però non necessariamente in quest’ordine. Imprenditore di alte tecnologie, consulente forense, laureato in Ingegneria Elettronica, master in Mediazione e Risoluzione di Conflitti. Ex direttore internazionale di vendite di software ed ex ufficiale dei Carabinieri nel Reparto Investigazioni Scientifiche Forensi (RIS) di Parma. Ama le persone che dimostrano tolleranza, uguaglianza e rispetto per tutti. Segui Mario su LinkedIn o su Twitter
Articolo precedente
Foto e video certificati
Articolo successivo
Evitare conflitti fra chi ristruttura, l’amministratore ed i condòmini

5 Commenti.

  • […] tutte le funzioni di sicurezza relative al Datore di Lavoro tranne (art 17) la redazione del documento di valutazione dei rischi, (DVR – la data certa è obbligatoria anche nei DVR)  e tranne la nomina del Responsabile […]

  • Raffaele
    15/09/18 05:11

    Mi spiace ma ad una veloce lettura dell’articolo noto una grave imprecisa ione che vengo a rappresentare = laddove indicate i potenziali Enti che potrebbero sanzionare per la mancata apposizione sul DVR della data certa indicando oltre ALL’ASL (esatto) anche inps ed inail.
    Ricordo che quest’ultimi due non sono de mandati a fare controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contro dimenticate L’INL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) cui ha diversi settori competenti. Mi era dovuta questa precisazione.

    • Caro Raffaele, al contrario, grazie mille per la correzione, la revisione di esperti migliora la qualità dell’informazione che condividiamo; procediamo immediatamente a inserire le modifiche suggerite.

  • sabrina
    30/09/20 08:58

    Qual è la differenza tra integrazione e modifica del DVR?
    La modifica ha l’obbligo di data certa, invece, l’integrazione no?
    Noto che spesso integrazione e modifica sono usati come sinonimi sebbene non lo siano.

  • Pierfrancesco Della Marca
    30/09/20 22:55

    Secondo il mio avviso una integrazione è una aggiunta al DVR, per esempio l’aggiunta di un rischio nuovo al quale sono soggetti i lavoratori.
    La modifica è una variazione della versione precedente del DVR.
    Su entrambe va messa la data certa ovvero la firma congiunta del Datore di Lavoro, Medico Competente, RLS e RSPP perché sono sempre validazioni del rischio, una è una aggiunta, l’altra una variazione.

I commenti sono chiusi.